Contabilità

Movimenti Contabili – Fatture Fornitori
In sostituzione dell’Esterometro, nella Registrazione Iva Vendite occorrerà indicare un Tipo Documento che produrrà l’integrazione elettronica da inviare al Sistema di Interscambio.
In caso di tipi documento con codice FE:
– TD16 (Integrazione fattura reverse charge interno),
– TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero),
– TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari),
– TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72)
la procedura produrrà il file XML dell’integrazione elettronica da inviare all’Agenzia delle Entrate tramite il programma F.E. Generazione file ovvero Fatture elettroniche al commercialista.

Si ricorda inoltre che per le fatture ricevute da fornitori esteri è necessario emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevute le fatture passive.

Clicca QUI per scaricare le istruzioni sulla nuova versione della fatturazione elettronica EnviGest.

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Proroga abolizione dell’Esterometro da luglio 2022

L’abolizione dell’esterometro viene prorogata al 1 luglio 2022 con il Decreto Fiscale 2022 (D.L. n. 146/2021).

Pertanto la trasmissione dei dati relativi alle operazioni con l’estero dovrà avvenire obbligatoriamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) a partire dal giorno 1 luglio 2022 anziché dal 1 gennaio 2022.

EnviGest consente comunque di utilizzare la trasmissione a SdI dal 1 gennaio 2022 al posto della comunicazione dell’esterometro a cadenza trimestrale.

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Abolizione dell’Esterometro da gennaio 2022

A partire dal giorno 1° gennaio 2022 i contribuenti soggetti a fatturazione elettronica avranno l’obbligo di trasmettere al Sistema di Interscambio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (non più tramite Esterometro), le fatture emesse verso soggetti esteri e le integrazioni delle fatture per gli acquisti dall’estero.

Riportiamo di seguito quanto descritto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni:

con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

(fonte Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3928291/Provv-Esterometro-modifiche-Provv.30.04.2018.pdf/1f2ac39b-3987-e1c6-c6b5-21f73fcafcfc).

In EnviGest le fatture emesse a soggetti esteri possono essere inviate direttamente al Sistema di Interscambio tramite il programma F.E. generazione file ovvero possono essere inviate manualmente tramite il programma Fatture elettroniche al commercialista.

Per quanto riguarda il ciclo passivo, dal giorno 1° gennaio 2022, EnviGest ha previsto la possibilità di registrare le integrazioni/autofatture per reverse charge interno e fatture di acquisto da fornitori esteri tramite il programma MOVIMENTI CONTABILI > Fatture Fornitori nella ‘Registrazione Iva Vendite’ utilizzando i seguenti tipi di documento:
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Con la registrazione verrà prodotto il file xml dell’integrazione/autofattura da trasmettere al Sistema di Interscambio tramite i programmi F.E. generazione file ovvero Fatture elettroniche al commercialista nel caso in cui la contabilità fiscale sia tenuta dal vostro consulente.

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VADEMECUM FATTURAZIONE ELETTRONICA

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Adeguamento alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica versione 1.6.2.
Introduzione di nuovi tipi di documento, anche per la cessione di cespiti (paragrafo 1.9) e di nuovi codici natura IVA.
Attenzione: i codici IVA con natura N2, N3, N6 non saranno più utilizzabili a far data dal giorno 1 gennaio 2021.
Le novità sono scritte in rosso nel documento da scaricare.

Sintesi delle modifiche:

  • TIPI DI DOCUMENTO: a partire dal giorno 01/10/2020 è possibile ricevere documenti con le nuove codifiche tipo documenti
    identificati dall’Agenzia delle Entrate (sotto evidenziati) che diventeranno obbligatori a far data dal
    01/01/2021. In particolare si evidenzia che per le fatture differite provenienti da DDT dovrà essere
    utilizzato il codice TD24 o TD25.
  • TABELLA IVA: suggeriamo di duplicare il codici IVA con natura N2, N3, N6 per assegnare la nuova natura IVA (es. N2.1, N3.1, N6.1) ed opzionare il segno di spunta Obsoleto sui codici IVA non più utilizzabili.
    A partire dal 1 gennaio 2021 i seguenti codici natura IVA non saranno più utilizzabili:

    • N2 – non soggette
    • N3 – non imponibili
    • N6 – inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
  • ANAGRAFICA ARTICOLI: a ‘Pagina 4’ indicare il segno di spunta sul flag “Predefinito per cespiti” se l’articolo è quello predefinito per la vendita di cespiti. In tal caso, a partire dal 1 gennaio 2021, verranno attivati i controlli per utilizzate il corretto Tipo di documento (Codice F.E. = TD26) in fase di emissione della fattura elettronica. Nota: tale campo può essere utilizzato per più articoli.
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Anagrafici

Clienti
Nella ‘Pagina 1’ nella sezione “Fatturazione elettronica” aggiunto il campo “IdPaese extraUE” (Indicare tale campo nel caso di fattura elettronica per soggetto privato extraUE con consegna in Italia (StatoIso = IT, StatoUE vuoto, partita iva = PRIVATO). Il campo si attiva e deve essere usato per indicare in fattura elettronica, nel campo IdPaese, la sigla della nazione extraUE (secondo lo standard ISO)).

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