Abolizione dell’Esterometro da gennaio 2022

A partire dal giorno 1° gennaio 2022 i contribuenti soggetti a fatturazione elettronica avranno l’obbligo di trasmettere al Sistema di Interscambio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (non più tramite Esterometro), le fatture emesse verso soggetti esteri e le integrazioni delle fatture per gli acquisti dall’estero.

Riportiamo di seguito quanto descritto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni:

con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

(fonte Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3928291/Provv-Esterometro-modifiche-Provv.30.04.2018.pdf/1f2ac39b-3987-e1c6-c6b5-21f73fcafcfc).

In EnviGest le fatture emesse a soggetti esteri possono essere inviate direttamente al Sistema di Interscambio tramite il programma F.E. generazione file ovvero possono essere inviate manualmente tramite il programma Fatture elettroniche al commercialista.

Per quanto riguarda il ciclo passivo, dal giorno 1° gennaio 2022, EnviGest ha previsto la possibilità di registrare le integrazioni/autofatture per reverse charge interno e fatture di acquisto da fornitori esteri tramite il programma MOVIMENTI CONTABILI > Fatture Fornitori nella ‘Registrazione Iva Vendite’ utilizzando i seguenti tipi di documento:
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Con la registrazione verrà prodotto il file xml dell’integrazione/autofattura da trasmettere al Sistema di Interscambio tramite i programmi F.E. generazione file ovvero Fatture elettroniche al commercialista nel caso in cui la contabilità fiscale sia tenuta dal vostro consulente.

Clicca QUI per scaricare le istruzioni sulla nuova versione della fatturazione elettronica EnviGest.

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